Codice deontologico della professione di agrotecnico

Il presente Codice deontologico, approvato il giorno 8 luglio 2000 dal Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici ai sensi, dell’art. 4 comma 6, della legge 5 marzo 1999, n. 91, rappresenta una raccolta di norme d’etica professionale, intesa come filosofia della pratica o come dottrina del comportamento, capace di aiutare i singoli Agrotecnici a trovare risposte ai molti problemi che accompagnano lo svolgimento della loro attività professionale.

ART. 1

CODICE DEONTOLOGICO

1. Il Codice deontologico della professione di Agrotecnico costituisce l’insieme dei principi e delle regole etiche alle quali ogni professionista deve attenersi nell’esercizio della propria attività.

2. L’inosservanza delle presenti prescrizioni costituisce mancanza nell’esercizio della professione, sanzionabile ai sensi di legge.

ART. 2

LA PROFESSIONE

1. La professione di Agrotecnico, ricompresa fra quelle intellettuali di cui all’art. 2222 c.c., riveste funzione sociale di pubblica utilità e si fonda sul principio della indipendenza dell’esercente da qualsiasi forma di sottomissione o di condizionamento esterno.

2. I rapporti professionali dell’Agrotecnico sono perciò basati sulla fiducia e sulla sicurezza nell’agire in scienza e coscienza.

ART. 3

L’ESERCIZIO PROFESSIONALE

1. L’esercizio della professione di Agrotecnico è improntato a criteri di correttezza, di lealtà, e di riservatezza sulle notizie ed informazioni delle quali sia venuto a conoscenza.

2. L’Agrotecnico deve vigilare ed accertarsi che il personale alle proprie dipendenze, i collaboratori di studio ed i praticanti osservino i medesimi principi e si ispirino agli stessi criteri, nel rispetto delle normativa sulla privacy al momento vigente.

ART. 4

IL SEGRETO PROFESSIONALE

1. L’Agrotecnico non può divulgare notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio della professione e deve mantenere la riservatezza sugli incarichi trattati.

ART. 5

TITOLI PROFESSIONALI

1. L’Agrotecnico è tenuto a qualificarsi con il proprio titolo, in modo idoneo e tale da evitare qualsiasi equivoco.

2. Il titolo professionale da utilizzare è “Agrotecnico” ovvero “Agr.” nella sua forma abbreviata.

3. Nell’esercizio dell’attività non possono essere utilizzati titoli accademici o professionali non riferiti con l’attività oggetto della professione.

ART. 6

AGGIORNAMENTO

1. L’Agrotecnico è tenuto a curare il proprio aggiornamento professionale in relazione al progredire delle innovazioni tecniche, tecnologiche e scientifiche nonchè curare quello dei propri collaboratori e praticanti; con riguardo a questi ultimi dovrà altresì assicurarne la formazione, assecondandone l’intelligenza e gli interessi professionali, in un corretto rapporto fra tutore ed allievo.

ART. 7

DECORO PROFESSIONALE

1. L’Agrotecnico deve tenere un comportamento consono al ruolo sociale ricoperto ed alla dignità della professione cui appartiene, ponendo in essere ogni opportuna cautela per evitare di arrecarvi discredito.

2. Non deve utilizzare la propria posizione professionale e le cariche ricoperte per conseguire indebiti vantaggi o per assicurarne a propri familiari od a soggetti terzi; non deve inoltre accettare ed offrire regalie per conseguire o riportare favori , appoggi e benefici non dovuti.

3. Nell’assunzione di incarichi professionali deve mantenere indipendenza economica dal committente.

4. Non deve cercare di sostituirsi ad altri colleghi che siano già titolari del medesimo incarico professionale, salvo ciò non venga esplicitamente richiesto dal committente ed in tale caso deve accertarsi che l’incarico precedente sia stato regolarmente revocato.

ART. 8

ETICA ECOLOGICA

1. L’Agrotecnico è tenuto a rispettare, nell’esercizio della propria attività professionale, i principi di bioetica e quelli miranti nella difesa ambientale e biologica, evitando di partecipare a programmi ed azioni che possano provocare l’insorgere o l’aggravare dello squilibrio ambientale, le alterazioni delle risorse naturali, la sofferenza ad animali o lesioni alle piante.

ART. 9

RAPPORTI CON LA CLIENTELA

1. L’incarico professionale attribuito all’Agrotecnico è un contratto d’opera intellettuale in base al quale il professionista, dietro compenso, assume una obbligazione di mezzi e non di risultato in favore del committente.

2. Quando ragionevolmente possibile, l’Agrotecnico deve definire preventivamente ed in forma comprensibile per il cliente i contenuti ed i termini della propria prestazione professionale ed i relativi compensi, che debbono essere equamente proporzionati alla quantità e qualità dei servizi prestati, nel rispetto delle norme professionali e delle tariffe al momento vigenti, minime od orientative che siano.

3. L’Agrotecnico può forfettizzare con il cliente gli onorari a lui dovuti, anche ad inizio del rapporto professionale, preferibilmente in forma scritta.

4. Il professionista deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando ritenga di non avere una adeguata competenza in materia ed in presenza di conflitto di interessi con il proprio cliente, in caso dubbio l’Agrotecnico può chiedere parere in merito al proprio Collegio di appartenenza.

ART. 10

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

1. Nello svolgimento degli incarichi affidati l’Agrotecnico deve operare, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme deontologiche, per tutelare nel migliore dei modi l’interesse del committente.

2. Il professionista che recede dall’incarico senza completarlo è tenuto a prendere i necessari provvedimenti e le dovute cautele per non creare danno e disagio al commitente.

3. Il professionista ha l’obbligo di restituire, a richiesta del commitente, la documentazione da questo ultimo fornita relativa alle pratiche trattate, nonchè tutte le informazione connesse.

ART. 11

ASSICURAZIONE

1. L’Agrotecnico professionista risponde degli eventuali danni cagionati alla propria clientela nell’esercizio della professione, a tal fine è tenuto a stipulare un idoneo contratto d’assicurazione, con massimali di polizza proporzionati all’entità ed al valore delle pratiche curate e dei servizi resi.

ART. 12

ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA ASSOCIATA

1. Qualora le disposizioni legislative lo consentano, l’Agrotecnico può svolgere la propria attività in forma associata e societaria, con il divieto di partecipare a società di capitali od a società composte da non professionisti.

2. Alle società ed associazioni professionali si applicano le norme e gli obblighi professionali, previdenziali e deontologici vigenti per i professionisti singoli.

ART. 13

RAPPORTI CON I COLLEGHI

1. I rapporti con i colleghi debbono essere improntati a reciproco rispetto, lealtà, correttezza, cordialità, collaborazione e solidarietà, comunque a sostegno dell’autonomia della professione da ogni influenza o condizionamento esterno; costituisce grave mancanza professionale venire meno ai predetti principi allo scopo di trarre per se o per altri un ingiusto vantaggio o per arrecare ad altri un danno ingiusto.
E’ condizione aggravante l’inosservanza dei doveri di cordialità e correttezza nei rapporti con i colleghi da parte di Agrotecnici che ricoprano cariche elettive all’interno della categoria.

2. L’Agrotecnico deve, nei limiti di ragionevolezza, evitare l’insorgere di liti e conflitti; quando questi risultino inevitabili dovrà operare con obiettività e saggezza per risolverli bonariamente e, dove ciò non risulti possibile, dovrà comunque comportarsi con rettitudine, rimettendosi al giudizio degli organi superiori o giurisdizionali.

3. Quando l’Agrotecnico sia in lite con un collega per motivi professionali deve, prima di avviare qualsiasi azione, chiedere al Presidente del Collegio locale competente di eseguire un tentativo di conciliazione; nel caso l’altro professionista sia iscritto ad un diverso Collegio l’arbitro conciliatore sarà indicato dai due Presidenti di comune accordo. Le spese della conciliazione sono a carico del Collegio o, se intervengono più Collegi, in pari misura fra questi.

ART. 14

RAPPORTI CON GLI ORGANI DELLA CATEGORIA

1. L’agrotecnico è tenuto a collaborare con il Collegio professionale d’iscrizione, e con il Collegio Nazionale, contribuendone al funzionamento e partecipando alle attività da questi promosse.

2. Gli Agrotecnici chiamati a fare parte di Commissioni od altri organismi in rappresentanza della categoria devono, nel rispetto delle disposizioni legislative e normative, attenersi alle indicazioni dell’organo che li ha designati ed operare per la valorizzazione della propria professione.

3. L’Agrotecnico deve collaborare con gli organi di categoria alla repressione dell’esercizio abusivo dell’attività professionale, segnalando al proprio Collegio i casi di cui sia venuto a conoscenza.

4. Costituisce grave mancanza professionale, l’inosservanza degli obblighi fiscali, previdenziali e contributivi.

ART. 15

PUBBLICITA’

1. L’Agrotecnico può utilizzare forme pubblicitarie non comparative, volte ad informare il pubblico sui servizi e sulle prestazioni offerte e sulle specializzazioni proprie del professionista; in ogni caso la pubblicità non deve essere né laudativa né enfatica, ma corretta e veritiera nell’esposizione.

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